STATUTO ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE MODI
ART. 1 – Denominazione, sede e durata
E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: “MODI APS”, assume la forma giuridica di associazione di Promozione Sociale, non riconosciuta, indipendente, apartitica e aconfessionale. L’associazione ha sede legale nel Comune di Modena e ha durata illimitata. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’assemblea ordinaria. L’associazione può avere sedi operative in altri luoghi.
ART. 2 – Statuto, Efficacia e Interpretazione
L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 3 – Finalità e Attività
L’associazione esercita più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’associazione si prefigge: la promozione della cultura come bene primario e comune; la promozione dell’educazione e della formazione come strumento di sviluppo personale e sociale; la promozione delle nuove tecnologie, coding e making, come strumento di conoscenza; l’attenzione e la promozione delle opportunità espressive che si sono sviluppate grazie a Internet e alle nuove tecnologie, la promozione del gioco come strumento di apprendimento, sviluppo cognitivo e mezzo per una socialità più consapevole.
Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati individuate nell’art. 5 D. Lgs. 117/2017 sono: (d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo le azioni si concretizzano in: promozione di iniziative ed eventi culturali, artistici e di interesse sociale; attività, percorsi, laboratori formativi ed educativi anche a carattere professionale; attività di formazione e aggiornamento anche professionale rivolto al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado; partecipazione o promozione di eventi, fiere, festival e manifestazioni in linea con le finalità dell’associazione; promozione della cultura digitale, tecnologie e nuove tecnologie; collaborazioni o progetti editoriali, anche online; realizzazione e produzione di oggetti e manufatti; altre attività consentite dall’ordinamento che si rivelino utili e in sintonia per il perseguimento degli scopi sociali.
L’associazione prevede di collaborare con altri enti e associazioni del territorio in particolar modo con le scuole. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Emilia-Romagna, principalmente nel Comune e nella Provincia di Modena, ma non esclude di operare anche nel resto d’Italia o all’estero.
ART. 4 – Ammissione
Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero di associati non superi il cinquanta per cento del numero di associati dell’associazione.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare la decisione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
ART. 5 – Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllare l’andamento;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 15;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
ART. 6 – Volontario e attività di volontariato
L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
ART. 7 – Perdita della qualifica di associato
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
ART. 8 – Gli organi sociali
Sono organi dell’associazione:
- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
ART. 9 – L’assemblea
L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E’ l’organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione che non deve tenersi a distanza di meno di 24 ore dalla prima convocazione.
Tale comunicazione può avvenire e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
L’assemblea può attenersi mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza, in via elettronica, teleconferenza o videoconferenza, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e assicurare il diritto al voto.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART.10 – Compiti dell’Assemblea
L’assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 11 – Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
ART. 12 – Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 13 – Il Presidente
Il presidente è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 14 – Consiglio Direttivo
Consiglio Direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è composto da numero 3 a 7 membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 4 mandati.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
- amministra l’associazione,
- attua le deliberazioni dell’assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio lo sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
- disciplina l’ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il presidente dell’associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.
Art. 15 – Libri sociali
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali tenuti a cura del Consiglio Direttivo:
- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.
ART. 16 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- i contributi degli enti pubblici sia nazionali che internazionali;
- le entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione con gli Enti Pubblici;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del Runts;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
ART. 17 – I beni
I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili sono elencati nell’inventario e può essere consultato dagli associati.
ART. 18 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 19 – Bilancio
Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo settembre di ogni anno e si conclude il 31 agosto dell’anno successivo. Il primo anno decorre dall’8 dicembre 2019 e termina il 31 agosto 2020. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 1 marzo di ogni anno.
ART. 20 – Convenzioni
Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.
ART. 21 – Personale retribuito
L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti
dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.
ART. 22 – Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 23 – Disposizioni finali e Norma transitoria
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
La presente scrittura è esente dall’imposta di registrazione ai sensi dell’art.82 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.